Art. 6.
(Disciplina transitoria sul Fondo unico
per lo spettacolo).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino alla piena attuazione dell'articolo 119

 

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della Costituzione, al Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, ad eccezione della quota destinata alle attività cinematografiche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
      2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, con decreti non aventi natura regolamentare, ripartisce in settori le quote del Fondo unico per lo spettacolo e, di intesa con la Conferenza unificata, definisce criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, che possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro due mesi dalla data della loro trasmissione alla Conferenza unificata.
      3. A decorrere dal 1o gennaio 2007, è abrogato il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e successive modificazioni.